Il titolo professionale di abogado conferisce il diritto di stabilirsi in uno dei paesi dell’Unione europea per esercitare la professione di avvocato. Per quanto riguarda l’Italia, ogni distretto di Corte di Appello prevede accanto all’albo ordinario degli avvocati, un albo speciale degli avvocati stabiliti. L’iscrizione a questo albo si ottiene mediante apposita richiesta corredata con una serie di documenti attestanti l’identità, la formazione e il titolo professionale del richiedente. Dalla presentazione della richiesta alla data di iscrizione all’albo speciale passano abitualmente dai 15 ai 35 giorni. Una volta iscritto all’albo speciale, l’abogado spagnolo potrà esercitare senza alcun limite la professione di avvocato.
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OMOLOGAZIONE LAUREA IN GIURISPRUDENZA
I’Omologazione del titolo di laurea in giurisprudenza in Spagna è il primo passo per iniziare il percorso burocratico e di studio necessario per il conseguimento del titolo di abogado.
I’omologazione avviene mediante richiesta scritta inviata al Ministerio de Educacion y Cencia de Madrid. La richiesta deve essere corredata da una serie di documenti tradotti in spagnolo e dal pagamento di una apposita tassa.
A segutio della richiesta il Ministerio avvia la procedura amministrativa che si conclude con l’emanazione di un provvedimento denominato “resolucion definitiva”. Con la resolucion è possibile sostenere gli esami per il riconoscimento della laurea in giurisprudenza.
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NORMATIVA SULL’OMOLOGAZIONE DEL TITOLO SPAGNOLO
Il decreto legislativo n. 96 del 2 febbraio del 2001, in attuazione della direttiva 98/5 CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, riconosce l’esercizio della professione di Avvocato a tutti i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea in possesso del titolo professionale.
Riportiamo qui di seguito il link dove trovare il testo integrale del dlgs 96/01:
LA VIA SPAGNOLA
La via spagnola è la via più semplice ed efficace per conseguire il titolo professionale di Avvocato senza sostenere l’esame di abilitazione.
Attivando un procedimento amministrativo si verrà ammessi a sostenere degli esami stabiliti dal Ministero al fine dell’Omologazione.
Con il superamento di questi esami presso un’ università spagnola si otterrà il riconoscimento in Spagna del titolo di laurea in giurisprudenza,la c.d. Omologazione.
A questo punto ci si potrà iscrivere in un Ordine spagnolo come Abogado.
Fatto ciò ci si potrà finalmente iscrivere in Italia, presso il proprio Ordine, nell’Albo degli Avvocati Stabiliti.
Ufficialmente abilitati alla professione si potrà esercitare legittimamente in Italia come AVVOCATO.
COME DIVENTARE AVVOCATO IN SPAGNA
Per conseguire il titolo professionale di “abogado” in Spagna bisogna intraprendere un percorso che mediamente dura un anno. Questo percorso si articola in diverse tappe e inizia con la richiesta di avvio di un procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento in Spagna del proprio diploma di laurea.
Il procedimento, che si svolge presso il Ministerio de Educacion y Cencia de Madrid, dura circa 6 mesi e si conclude con il rilascio di un atto indicante il numero di esami necessari per ottenere il riconoscimento del proprio diploma.
Dopo aver sostenuto gli esami conseguirai il titolo di “abogado” e ti potrai iscrivere al collegio degli avvocati in Italia senza sostenere alcun esame di abilitazione.
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DIVENTA AVVOCATO IN SPAGNA
E’ necessario omologare la laurea entro il 2011, perché la situazione sopra descritta sta, per cambiare in maniera radicale.
La legge 34/2006 del 30 ottobre relativa all’accesso alla professione di avvocato e procuratore in Spagna la cui entrata in vigore è prevista per il 2011 in vigore sarà subordina l’iscrizione al collegio degli avvocati al conseguimento del titolo di avvocato e procuratore dei Tribunali.
Per ottenere tale titolo il giovane neolaureato dovrà frequentare dei corsi accreditati dal Ministero spagnolo dell’educazione e Scienza. I corsi si svolgeranno in università e scuole giuridiche convenzionate con il Ministero e non prevederanno alcun esame di ingresso
AVVOCATO, ABOGADO
Ad oggi è basta omologare la laurea italiana in licenciatura en derecho, per poter diventare Abogado e poi Avvocato.
Sono però all’orizzonte grossi cambiamenti.
Infatti nel Novembre 2011 anche in Spagna verrà introdotto l’esame di stato.
La legge relativa all’accesso alla professione di avvocato in Spagna è la 34/2006 e la sua entrata in vigore è prevista per Novembre 2011,
In realtà la situazione è così confusa che si vocifera già di un rinvio dell’ entrata in vigore della legge al 2013.
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PERCHE’ LA SPAGNA?
Per ovvie ragioni, legate alla lingua e al diritto, molto vicini a quelli italiani, viene scelta soprattutto la Spagna.
La strada non è semplice ma è confortante il livello di certezza e trasparenza, pertanto chi la percorre con una buona dose di motivazione arriva sino alla fine e si apre anche nuove opportunità professionali legate ad una nuova realtà. Si arriva infatti ad avere il titolo di abogado, avendo così l’abilitazione alla professione in Spagna e, dopo l’iscrizione in un albo italiano, anche in Italia, con l’ulteriore vantaggio di aver studiato buona parte del diritto spagnolo e aver appreso o approfondito la lingua spagnola.
Sotto abbiamo riportato alcuni articoli del Sole24 ore e del Resto del Carlino, dove si pone in risalto la “moda” dell’ ultimo anno, per diventare Abogado.
Vuoi diventare avvocato senza esami?
Passa in Spagna
Lo hanno già fatto in tanti!!!
Per molti praticanti avvocati italiani la Spagna è diventata la terra promessa che permette di aggirare l’annuale strage di candidati agli esami per l’accesso alla professione.
In un modo del tutto legale, grazie alle direttive dell’Unione europea, anche se l’aggiramento dell’ostacolo richiede tempo per imparare lo spagnolo e libertà dai vincoli del tirocinio.
In Spagna l’accesso all’avvocatura non richiede esami di stato: bisogna solo farsi riconoscere la laurea in giurisprudenza ottenuta in Italia e dimostrare la conoscenza della lingua.
Una volta superato questo ostacolo l’‘abogado’ può tornare in Italia e iniziare ad esercitare la professione.
Dopo un tempo burocratico necessario a formalizzare il tutto avrà il diritto a vedersi riconosciuto anche il titolo italiano.
Senza sostenere alcun esame e senza aver fatto alcun tirocinio ma nel totale rispetto attenendosi di tutte le regole.
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